Articolo 1 – (Doveri dello studente)

  1. Lo studente ben conosce il Regolamento interno dell’Istituto e ne condivide lo spirito e i contenuti.
  2. Lo studente è puntuale ed assiduo alle lezioni e si assenta solo per gravi e giustificati motivi, per i quali informa la scuola.
  3. Lo studente è ammesso eccezionalmente in aula alla seconda ora. In caso di necessità di ingresso alla seconda ora lo studente richiede l’autorizzazione al Preside, o persona delegata, entro il giorno precedente, per iscritto e vistata dal genitore.
  4. Lo studente dopo l’ingresso a scuola è tenuto alla frequenza sino all’ultima ora. L’uscita anticipata è concessa solo per motivi gravi, su richiesta scritta, vistata dal genitore, presentata prima dell’inizio delle lezioni. Gli studenti minorenni sono rilevati da un genitore.
  5. Lo studente in ritardo è accolto a scuola, ma non necessariamente ammesso in aula. A discrezione dell’insegnante della prima ora lo studente è ammesso in aula non oltre 10 minuti dopo l’orario d’inizio delle lezioni.
  6. Lo studente in ritardo è eccezionalmente ammesso in aula con ingresso in seconda ora, su richiesta avanzata al Preside, o a persona delegata, non oltre 30 minuti dopo l’inizio delle lezioni.
  7. Lo studente, di ritorno da un periodo di assenza, prima di accedere in aula chiede l’autorizzazione al Preside, o a persona delegata, presentando la giustificazione scritta dell’assenza vistata dal genitore. Per le assenze per malattia, protrattesi oltre il quinto giorno, consegna un certificato medico di avvenuta guarigione.
  8. Lo studente si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente.
  9. Lo studente si presenta a scuola con abbigliamento rispettoso dei compagni, degli insegnanti e dell’istituzione. Evita ornamenti frivoli e stravaganti e riserva la tenuta sportiva per le lezioni e le attività ginniche e sportive.
  10. Gli studenti sono tenuti all’ingresso dell’insegnante in aula ad alzarsi in segno di rispetto.
  11. Lo studente è un buon “ambasciatore” della sua scuola anche in famiglia, con gli amici e con gli estranei. Lo studente fa conoscere la scuola ai suoi genitori e li invita a partecipare alle iniziative che li riguardano.
  12. Lo studente usa un linguaggio corretto, evita ogni aggressività e le parole offensive. Sa adattare il proprio linguaggio all’interlocutore.
  13. Lo studente è leale, in caso di discordie, si appella ad un arbitro neutrale ed autorevole, riconosce i propri errori e si assume le proprie responsabilità.
  14. Lo studente rispetta il proprio corpo e lo mantiene in salute; tiene in ordine gli oggetti personali e porta a scuola solo quelli utili alla sua attività di studio.
  15. Lo studente rispetta e fa rispettare il divieto di fumare previsto dalla legge negli ambienti scolastici.
  16. Lo studente non introduce e non utilizza, nei locali dell’Istituto, apparecchi telefonici cellulari ed apparecchi radio e riproduttori sonori.
  17. Lo studente mantiene in ogni momento della vita scolastica, un comportamento serio, educato e corretto. Rispetta il lavoro degli insegnanti e dei compagni.
  18. Lo studente esce dall’aula liberamente durante l’intervallo e vi rientra prontamente al suono della campanella.
  19. Lo studente si muove all’interno dell’Istituto senza correre ed accede ai luoghi comuni liberamente mentre accede alle aule delle altre classi e agli altri luoghi solo se espressamente autorizzato.
  20. Lo studente attende il cambio del docente al proprio posto e non esce dall’aula per nessun motivo.
  21. Lo studente esce eccezionalmente dall’aula, previa autorizzazione del docente ed accompagnato dal personale addetto, durante le lezioni e durante le pause didattiche stabilite dalla Presidenza.
  22. Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l’ambiente dove studia e lavora; collabora a renderlo più bello, confortevole ed accogliente.
  23. Lo studente risarcisce i danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature.
  24. Lo studente occupa nel corso dell’anno sempre lo stesso banco assegnatogli all’inizio dell’anno scolastico e ne risponde personalmente in caso di danneggiamenti.
  25. Lo studente utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori dell’orario delle lezioni, secondo le regole e procedure prescritte e le norme di sicurezza. Lo studente utilizza i servizi igienici a lui riservati, con ordine e pulizia.
  1. Lo studente parcheggia moto e ciclomotori, a suo rischio, solo nell’apposito parcheggio incustodito, parcheggia l’auto fuori del cancello della scuola.
  2. Lo studente affigge avvisi e comunicazioni rivolti agli altri studenti solo nella bacheca, predisposta per tale scopo, situata al piano terra (bar). Consegna una copia del messaggio preventivamente in segreteria per l’autorizzazione all’affissione.
  3. Lo studente informa i genitori dei risultati scolastici e delle proprie mancanze.
  4. Lo studente ha il dovere di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.

Articolo 2 – (Provvedimenti disciplinari)

  1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
  2. La benevolenza, l’attenzione e la disponibilità caratterizzano l’atteggiamento degli educatori nei confronti degli studenti, che le meritano con l’impegno scolastico e la correttezza dei comportamenti.
  3. Le sanzioni disciplinari, dove la necessità le richiede, sono azioni educative e si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
  4. Per quanto è possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione estingue la mancanza.
  5. La responsabilità disciplinare è personale; la sanzione, se lo richiedono esigenze educative, è pubblica.
  6. Il tipo e l’entità delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri:

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza e imprudenza;

b) rilevanza dei doveri violati;

c) grado del danno o del pericolo causato;

d) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dello studente, ai precedenti disciplinari nel corso dei dodici mesi precedenti all’infrazione;

e) concorso nella mancanza di più studenti in accordo tra di loro.

  1. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesiva della altrui personalità.
  2. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.
  3. In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il Legale rappresentante dell’ente gestore della scuola ha l’obbligo di provvedere tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia e il consiglio di classe dello studente interessato.
  4. Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso di un massimo dei dodici mesi precedenti. Per recidiva s’intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.
  5. L’allontanamento dalle lezioni, salvo il caso di recidiva, prevede l’obbligo della frequenza.
  6. Il legale rappresentante dell’ente gestore, i presidi e i direttori, o persone delegate, possono ritirare oggetti, pubblicazioni ed apparecchi non consentiti, che verranno riconsegnati al genitore appositamente convocato.
  7. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, il Legale rappresentante dell’ente gestore, sentito il consiglio di classe, potrà irrogare, sempre in vista dell’educazione degli interessati, i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

a) richiamo verbale per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione; scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo durante le lezioni, mancanze ai doveri di diligenza e puntualità, abbigliamento poco decoroso, scarsa pulizia personale;

b) richiamo scritto per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità, abbigliamento indecoroso, scarsa pulizia personale e violazioni non gravi alle norme di sicurezza; recidiva nelle mancanze di cui alla lettera a);

c) studio individuale a scuola con prolungamento di un’ora di frequenza, oltre l’orario normale delle lezioni, da 1 a 5 giorni per recidiva nella mancanze di cui alla lettera b);

d) studio individuale a scuola o trasferimento in altra classe dello stesso livello, ovvero allontanamento dalla scuola, da 1 a 5 giorni, per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità, abbigliamento indecente, assenza ingiustificata e arbitraria, turpiloqui, ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti o al personale, danneggiamento volontario di oggetti di non grande valore di proprietà della scuola o altri; molestie continuate nei confronti di altri; recidiva nelle mancanze di cui alla lettera c);

e) studio individuale a scuola o trasferimento in altra classe dello stesso livello, ovvero allontanamento dalla scuola, da 6 a 10 giorni, per ricorso a vie di fatto e per atti di violenza nei confronti di altri compagni, insegnanti o personale, avvenuti anche fuori dalla scuola; recidiva nelle mancanze di cui alla lettera d);

f) trasferimento ad altra classe dello stesso o altro livello, ovvero allontanamento dalla scuola, fino a 15 giorni per violenza intenzionale, offese gravi alla dignità della persona, uso o spaccio di sostanze psicotrope, atti avvenuti all’interno della scuola che possano rappresentare pericolo per l’incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa ovvero grave lesione al suo buon nome; recidiva nelle mancanze di cui alla lettera e);

g) allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni, comunque commisurata alla gravità del reato ovvero alla permanenza della situazione di pericolo, quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone.

  1. Il Legale rappresentante dell’ente gestore, tenuto conto delle condizioni economiche della famiglia dello studente, su proposta del consiglio di classe, può integrare le sanzioni di cui alle lettere d) e seguenti con l’obbligo del versamento di un contributo di denaro proporzionato alla gravità della mancanza, determinato annualmente dal consiglio di istituto. La somma è versata nel bilancio della scuola e destinata esclusivamente al finanziamento di attività integrative per gli studenti.
  2. Il Legale rappresentante dell’ente gestore, ove lo ritenga, offrirà allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni, ad eccezione di quella prevista dal comma 13, lett. f) e g) del presente articolo, con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione a servizi interni alla scuola, attività di volontariato o altra attività concordata con il coordinatore della classe frequentata dallo studente e con la famiglia.
  3. L’alunno, che è incorso nella sanzione dell’allontanamento dalla scuola superiore per due giorni o ad altra sanzione corrispondente, non può partecipare, nei dodici mesi successivi alla sanzione, alle visite di istruzione o ad altre attività integrative o ricreative individuate dal consiglio di classe. Durante il periodo previsto per le visite o le attività lo studente frequenterà le lezioni in altra classe dello stesso livello od altro livello.
  4. L’alunno che è incorso nelle sanzioni di cui alla lettera e) e seguenti perde il diritto alle eventuali agevolazioni sulla retta scolastica per l’anno scolastico successivo a quello in cui è avvenuta la mancanza.
  1. Le assenze collettive ingiustificate sono recuperate con un prolungamento delle lezioni pari ai giorni di assenza ovvero tramite il recupero delle ore di lezione non effettuate. Gli eventuali costi dovuti all’impegno aggiuntivo dei docenti sono a carico degli studenti responsabili.
  2. Il trasferimento dalla scuola, anche in corso d’anno, per i fatti gravissimi, per condanna penale ovvero per ragioni cautelari, viene deliberato dal Legale rappresentante dell’ente gestore, sentito il consiglio di classe e in accordo con la famiglia, dopo aver sentito il parere dell’autorità giudiziaria e i servizi sociali competenti.
  3. Per infrazioni gravi che comportino l’allontanamento dalla scuola da 5 a 15 giorni, la scuola offre, a domanda, un servizio di insegnamento, in orario extrascolastico, nell’Istituto, a spese della famiglia. In ogni caso, il Consiglio di classe propone le modalità per garantire che lo studente non abbia un danno dall’interruzione temporanea degli studi.
  4. Ogni sanzione superiore al richiamo verbale viene comunicata per iscritto alla famiglia e viene registrata sul Registro dei provvedimenti disciplinari. 
  5. Al termine dell’anno scolastico, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe può comunicare alla famiglia, per iscritto, un giudizio sul comportamento dell’alunno.
  6. Il Legale rappresentante dell’ente gestore, nel caso di sanzioni particolarmente gravi di cui alle lettere d) e seguenti del comma 13, previa consultazione del Consiglio di classe, può darne pubblicità nelle forme più efficaci, anche tramite menzione nel libretto dello studente e sulla pagella.

Articolo 3 – (Organi competenti)

  1. L’insegnante è competente per le sanzioni di cui alla lettera a), comma 13, dell’articolo precedente.
  2. Il Preside, o il Direttore, è competente per tutte le sanzioni di cui alle lettere b) e c), comma 13, dell’articolo precedente;
  3. Il Legale rappresentante dell’ente gestore, sentito il consiglio di classe, decide sulle sanzioni di cui alle lettere d) e seguenti, comma 13, dell’articolo precedente, autonomamente o su proposta del Preside, o del Direttore, o del coordinatore della classe di appartenenza dello studente.
  4. Il Preside, su proposta del coordinatore, sentito il consiglio di classe, decide sulle sanzioni che prevedono il trasferimento ad altra classe dello stesso livello, dopo aver acquisito il consenso dei docenti della classe di destinazione.
  5. Il Consiglio di classe, il Preside e il Legale rappresentante dell’ente gestore decidono dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato ovvero trascorso il tempo, non inferiore a 3 giorni per le mancanze che prevedano le sanzioni di cui alle lettere d) e seguenti, assegnato allo studente per fornire le proprie giustificazioni.
  6. Lo studente può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo stesso.
  7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
  8. Il voto relativo alle consultazioni disciplinari del consiglio di classe è segreto. Non è consentita l’astensione.

Articolo 4 – (Consiglio di garanzia)

  1. Il Consiglio di gestione è il consiglio di garanzia.
  2. Al Legale rappresentante dell’ente gestore e al Consiglio di garanzia sono rivolti i ricorsi contro le decisioni del Preside scolastico, degli insegnanti e del consiglio di classe. I ricorsi debbono essere inviati al Consiglio entro otto giorni dalla comunicazione della sanzione. Il Consiglio delibera entro otto giorni successivi al ricorso.
  3. Il Consiglio di garanzia decide su richiesta degli studenti della scuola secondaria o di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti che insorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.

Articolo 5 – (Pubblicità)

  1. Gli studenti e i genitori sono informati all’atto dell’iscrizione, in forma chiara, efficace e completa, dei contenuti del presente Regolamento interno dell’Istituto, comprensivo del Codice disciplinare degli studenti.
  2. Copia del Regolamento interno è affissa all’Albo dell’Istituto.

Articolo 6 – (Modifiche)

  1. Modifiche al presente regolamento sono apportate dall’ente gestore su proposte condivise ovvero in ottemperanza a requisiti o norme di legge, sentito il parere del Consiglio di gestione e del Collegio dei docenti.

Allegato (A 1) al Regolamento Interno

USO DEL CELLULARE E DEI DISPOSITIVI TECNOLOGICI

L’uso dei cellulari e dei dispositivi tecnologici da parte degli alunni, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998). La violazione di tale divieto configura un ‘infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. Le sanzioni disciplinari applicabili sono individuate da ciascuna istituzione scolastica autonoma all’interno dei regolamenti di istituto nella cultura della legalità e della convivenza civile. – (Fonte “Linee guida” emanate dal ministro Giuseppe Fioroni Roma, 15 marzo 2007).

REGOLAMENTO

Questa istituzione scolastica a decorrere dall’a.s. 2015/2016

VISTO

Il DPR n.249 del 24/06/1998 “ Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti”;

Il DM n. 30 del 15/03/2007 “ Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, doveri di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”

Il DM n. 104 del 30/11/2007 “ Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull’uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche”;

La circolare n° 362 del 25 Agosto 1998 “ Uso del telefono cellulare nelle scuole”

VIETA

L’utilizzo del telefono cellulare e dei vari dispositivi elettronici durante le attività scolastiche del mattino e del pomeriggio (compreso l’intervallo).

L’uso del telefono cellulare anche nelle attività pomeridiane: doposcuola, corsi di studio e pomeriggi facoltativi, in cui siano coinvolti alunni della scuola.

Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale docente e ATA come già previsto da circolare ministeriale (n. 362 del 25 agosto 1998).

Il divieto è così regolamentato:

  1. É vietato utilizzare il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici e di intrattenimento ( walkman, mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, ecc…) durante le attività didattiche, in tutti i locali della scuola.
  2. I predetti dispositivi devono essere tenuti spenti e opportunamente custoditi e depositati nei borsoni, zaini, giacconi, ovvero consegnati spontaneamente al docente della prima ora al momento dell’appello, giammai sul banco né tra le mani. Al cambio dell’ora i dispositivi verranno consegnati al docente dell’ora successiva. La responsabilità di custodia dei dispositivi resterà sempre dello studente.
  3. Le esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti in ogni scuola; in casi di particolari urgenza o gravità, il docente potrà concedere l’autorizzazione all’uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello studente.
  4. L’ utilizzo delle altre funzioni, tipiche degli smartphone (foto, video, varie applicazioni), comuni anche a tablet e altri dispositivi mobili, che possono avere una rilevanza e un possibile impiego per lo svolgimento di attività didattiche innovative e collaborative, che prevedano anche l’uso di dispositivi tecnologici e l’acquisizione da parte degli alunni di un elevato livello di competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l’uso consapevole e responsabile delle tecnologie, è consentito, unicamente su espressa indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall’insegnante.
  5. Ad ogni modo, non sono consentiti altri usi (ad esempio giochi). In generale, ogni utilizzo non autorizzato, al di fuori di quanto previsto in precedenza, non è permesso ed è sanzionato.
  6. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo durante una verifica scritta ( compiti in classe, esami conclusivi, test, ecc…), la stessa sarà ritirata e non dovranno essere previste prove di recupero.
  7. All’interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l’attività didattica come palestre, aule e laboratori sono vietate riprese audio e video di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile.
  8. La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola, come da tabella allegata.
  9. I genitori rispondono direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danno a se stessi o agli altri con obbligo di risarcimento.
  10. Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini all’interno della scuola e nelle sue pertinenze, senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge oltre ad essere sanzionate con il presente regolamento.
  11. I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici.
  12. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo alla Presidenza e saranno materia di valutazione disciplinare.
  13. La Scuola perseguirà, secondo l’ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei Social network che risulti improprio e /o dannoso per l’immagine e il prestigio dell’Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni. I divieti e le relative sanzioni, si estendono anche a tutti i dispositivi tecnologici in possesso degli alunni.
  14. La scuola promuove iniziative di informazione e formazione sui temi dell’uso consapevole dei dispositivi informatici, dei nuovi media, dei social network e in generale delle applicazioni web e mobili. Tali iniziative sono rivolte principalmente agli alunni ma anche, ove possibile, alle famiglie.

TABELLA

Mancanza disciplinare

Frequenza

Sanzione disciplinare

Organo competente

Note

1

Lo studente ha il cellulare e/o il dispositivo in mano o sul banco 1° volta Richiamo verbale Docente Il cellulare da ritirare dovrà essere spento. All’alunno che si rifiuti di consegnare il cellulare al docente sarà comminata una sanzione da

uno a cinque giorni di sospensione per grave mancanza di rispetto delle regole

Il cellulare ritirato sarà consegnato alla segreteria, che inviterà

telefonicamente la famiglia a ritirarlo, prima della fine delle lezioni.

Qualora i genitori non si presentino a ritirare il cellulare prima della fine delle lezioni, lo

stesso sarà riconsegnato direttamente all’alunno.

2° volta Rapporto scritto, controfirmato dal Preside o suo delegato, ritiro del cellulare e/o dispositivo consegna all’alunno a fine lezione. Docente
Uso reiterato Si applicheranno con criterio di gradualità le sanzioni di cui alla mancanza disciplinare 2.

2

Utilizzo del cellulare durante l’attività didattica in tutti i locali o spazi scolastici o di pertinenza 1° volta Ritiro del cellulare e/o dispositivo.

Richiamo scritto del Preside o suo delegato, consegna al genitori al termine delle lezioni.

Docente

Preside

2° volta Ritiro immediato del cellulare. Consegna al genitori al termine delle lezioni. Convocazione della famiglia. Nota sul registro di classe, firmata dal Preside. Docente

Preside

Uso reiterato Adozioni di provvedimenti disciplinari:

sospensione dalle lezioni di uno o più giorni a seconda della gravità.

Valutazione non sufficiente del comportamento;

Esclusione dalla partecipazione ai viaggi d’istruzione e/o uscite didattiche.

Consiglio di classe delibera l’adozione dei provvedimenti disciplinari, modulandone la sanzione

3

Uso del cellulare e/o dispositivo, improprio e /o dannoso per l’immagine e il prestigio dell’Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni. 1° Volta Adozioni di provvedimenti disciplinari:

Convocazione della famiglia

Sospensione dalle lezioni di uno o più giorni a seconda della gravità (15gg. nei casi più gravi).

Valutazione non sufficiente del comportamento;

Esclusione dalla partecipazione ai viaggi d’istruzione e/o uscite didattiche;

Eventuale segnalazione ai servizi sociali.

Consiglio di classe delibera l’adozione dei provvedimenti disciplinari, modulandone la sanzione

Nel caso in cui la prima infrazione sia di particolare gravità si passa direttamente all’adozione di provvedimenti disciplinari di cui al punto 2 (uso reiterato) e 3.

Il Preside e/o il Consiglio di classe ha la possibilità di sostituire le sanzioni disciplinari più severe con altri provvedimenti, comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento. Si precisano a titolo indicativo:  Ricerche e/o attività di studio ed approfondimento coerenti con l’infrazione commessa; Operazioni di ripristino degli arredi dei locali scolastici; Riordino della biblioteca e/o laboratori; Lavori di pulizia, giardinaggio e simili in favore della comunità scolastica.

È fatto appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti si rendano conto che l’uso dei cellulari e di altri dispositivi durante le ore di lezione, oltre che arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla distrazione e alla deconcentrazione.

 

REGOLAMENTO INTERNO PDF

regolamento interno